Risarcimento danni da infortunio sul lavoro
Gli infortuni sul lavoro – purtroppo ancora molto frequenti nel nostro Paese (637.000 denunce nel 2015 – dati INAIL) – sono fra le circostanze più sventurate che possano verificarsi.
Subire una lesione – spesso grave (se non mortale) – in un ambiente quotidiano e “familiare” come è per definizione il luogo di lavoro, sembra l’opera di un destino davvero malevolo. Ma non sempre certi eventi hanno a che fare (solo) con il destino.
Malattie e incidenti per causa di lavoro possono infatti essere il frutto di tragiche fatalità, difficili da evitare; ma a volte dipendono dalla mancata adozione, da parte del datore di lavoro e/o del responsabile della sicurezza, delle necessarie norme antinfortunistiche prescritte dalla legge per salvaguardare l’incolumità e la salute dei lavoratori dipendenti (e terzi).
A maggior ragione se derivano da un fatto illecito, dunque, gli infortuni sul lavoro esigono di essere risarciti a dovere e in maniera completa. Per farlo, è opportuno consultare un avvocato esperto della materia.
Vediamo sinteticamente cosa si intende per infortunio sul lavoro e in che modo la legge ne disciplina la risarcibilità.
L’infortunio sul lavoro
Il d.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965 definisce infortunio sul lavoro:
“tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta che importi astensione dal lavoro per più di tre giorni”.
Si tratta, quindi, di una diminuzione dell’integrità psico-fisica dovuta ad un agente esterno, improvviso e imprevisto (la causa violenta), che ha colpito il soggetto durante lo svolgimento dell’attività professionale, ma anche nel compimento di un’azione strettamente collegata al lavoro – ad esempio mentre questi percorreva il tragitto compreso fra la propria abitazione e la sede lavorativa o viceversa (il cosiddetto infortunio in itinere – che si concretizza tipicamente in un sinistro stradale) (d.lgs. 38/2000).
…E la malattia professionale
All’infortunio sul lavoro sono inoltre equiparate, ai fini della risarcibilità, le cosiddette malattie professionali, che dal primo si differenziano: da un lato, per il fatto di avere un’insorgenza lenta dovuta a una causa graduale (e non violenta); dall’altro, perché trovano nell’attività lavorativa non già solo l’occasione, ma il fattore determinante. (Rientrano fra le malattie professionali, per esempio, le patologie derivanti dall’esposizione a sostanze tossiche).
Indennizzo e risarcimento
L’INAIL
La prima forma di tutela “risarcitoria” approntata dal legislatore per le vittime di infortuni sul lavoro – in loco e in itinere – e malattie professionali, è quella di tipo assicurativo erogata dall’INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro). Che – ricorrendone le condizioni – offre al lavoratore un ristoro piuttosto rapido senza sottoporlo allo stress di un processo e, soprattutto, senza esporlo a rischi di licenziamento o demansionamento, dal momento che non lo contrappone direttamente al datore di lavoro.
La polizza INAIL che tutti i datori di lavoro sono tenuti a stipulare in favore dei propri subordinati copre, secondo specifiche tabelle:
Danni permanenti di entità accertata compresa fra i 6 e i 15 punti percentuali, con una somma erogata una tantum a titolo di danno biologico;
Danni permanenti di entità compresa fra il 16 e il 100%, con una rendita mensile sia per il danno biologico sia per quello patrimoniale;
Inabilità al lavoro temporanea e assoluta, con una indennità giornaliera, pari al 60% della ordinaria retribuzione a partire dal 4° giorno di assenza dal lavoro (per i primi 3 provvede il datore) fino al 90°, pari al 75% dal 91° giorno in poi.
l’Istituto Assicurativo dispensa, poi, altre prestazioni, quali:
L’assegno per l’assistenza personale continua, a favore dei lavoratori infortunati che abbiano riportato un’invalidità del 100% e non riescano a far fronte alle esigenze della vita quotidiana in maniera autonoma
L’assegno di incollocabilità per quei lavoratori che, a causa dei postumi dell’infortunio sul lavoro o malattia professionale (invalidità superiore al 34%), non possano più usufruire del collocamento obbligatorio
Rendite ai superstiti – da ripartirsi fra coniuge e figli del lavoratore, o in mancanza, fra gli altri soggetti indicati dalla legge – in caso l’infortunio o la malattia per causa di lavoro abbiano avuto esito mortale
Restano esclusi dalla copertura assicurativa: il danno biologico per menomazione inferiore ai 6 punti percentuali, e in generale i danni non patrimoniali in tutte le loro sottocategorie (morale, esistenziale, da perdita di relazione parentale).
Per poter beneficiare delle prestazioni INAIL, il lavoratore infortunato o colpito da malanno dovrà:
- Avvisare, o far avvisare, tempestivamente il proprio datore di lavoro
- Recarsi dal medico dell’azienda per cui lavora (se presente), o dal proprio curante, o presso il Pronto Soccorso
- Chiamare l’ambulanza, se è il caso
- Spiegare al personale medico come e dove si è verificato l’infortunio
- Trasmettere al datore di lavoro una delle 2 copie del certificato medico rilasciato ad esito della visita (in caso di ricovero ospedaliero, sarà compito della struttura trasmettere direttamente il certificato sia al datore di lavoro dell’infortunato sia all’INAIL)
Il diritto all’indennizzo non è escluso da un comportamento negligente o imprudente del lavoratore, mentre viene meno in caso di: aggravamento doloso delle conseguenze dell’infortunio o della malattia; abuso di alcool, utilizzo di sostanze stupefacenti, allucinogeni e/o psicofarmaci al di fuori di una prescrizione medica; mancato possesso della patente di guida.
La responsabilità del datore di lavoro
Le prestazioni economiche, assistenziali e accessorie erogate dall’INAIL non possono definirsi propriamente un risarcimento – quanto più esattamente un indennizzo – poiché non derivano da un illecito (o perlomeno, non da un illecito commesso dal soggetto erogante).
Si parla correttamente di risarcimento del danno da infortunio sul lavoro o malattia professionale, quando tali eventi sono direttamente attribuiti, almeno in parte, alla condotta scorretta del datore di lavoro, cioè: alla mancata predisposizione ad opera di quest’ultimo, delle necessarie misure previste dalla legge in materia di sicurezza e prevenzione sul lavoro (vd. d.Lgs. 81/2008).
Ove accertata la responsabilità del datore di lavoro per la lesione o malattia occorsa al dipendente, questi sarà condannato al pagamento del danno c.d. differenziale – pari all’importo complessivo del danno richiedibile in sede civile secondo i criteri di liquidazione del danno biologico (link pagina risarcimenti), decurtato di quanto già corrisposto dall’INAIL a titolo di indennizzo.
Il danno differenziale comprenderà, per esempio, il danno biologico per invalidità inferiori al 6% e il residuo danno patrimoniale e non patrimoniale patito dal lavoratore (seppur entro certi limiti fissati di recente dalla Corte di Cassazione).
Entro quanto tempo richiedere il risarcimento danni da infortunio sul lavoro
Il lavoratore infortunato o ammalato per causa di lavoro e/o i suoi familiari potranno agire nei confronti del datore di lavoro nel termine di 10 anni, (come di regola per la responsabilità contrattuale), da quando l’infortunio si è verificato o la patologia si è manifestata – tentando prima una composizione stragiudiziale della controversia e, solo dopo l’eventuale fallimento di questa, ricorrendo al giudice del lavoro.
Hanno invece 3 anni di tempo per fare richiesta di indennizzo all’INAIL.
A chi rivolgersi
Il nostro studio, esperto in cause per infortuni sul lavoro e malattie professionali, saprà certamente assistervi per ottenere piena soddisfazione nei confronti dell’INAIL e del Vostro datore di lavoro.