La vita di ognuno di noi può essere sconvolta da un incidente stradale. Oltre al…
Sentenza Cassazione 26985/23: Risarcimento Danno da sinistro stradale e micropermanenti
Premessa
La Sentenza Cassazione 26985/23 affronta un tema di particolare rilevanza: il risarcimento del danno da sinistro stradale in caso di micropermanenti, ossia lesioni di lieve entità con postumi permanenti. La pronuncia assume particolare significato in quanto chiarisce la possibilità di ottenere il risarcimento del danno morale in aggiunta al danno biologico.
Fattispecie e iter processuale
Il caso in esame trae origine da un sinistro stradale occorso nel 2014. Le vittime del sinistro, che avevano riportato micropermanenti, convennero in giudizio le compagnie di assicurazione per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale. La domanda originaria venne accolta.
Ricorso in Cassazione e motivi
Le compagnie di assicurazione proposero ricorso in Cassazione avverso la sentenza del Tribunale di primo grado, contestando:
- Mancanza di accertamento strumentale delle lesioni: le compagnie sostenevano che il Tribunale avesse erroneamente riconosciuto il risarcimento del danno da micropermanenti in assenza di un accertamento strumentale, come RX o RMN
Decisione della Cassazione
La pronuncia della Cassazione ha enunciato importanti principi di diritto:
- L’accertamento strumentale non è sempre necessario per il riconoscimento del danno da lesioni micropermanenti il giudice può fondare la propria decisione anche su altri elementi di prova, come la visita medica e la documentazione clinica, purché idonei a fornire una valutazione rigorosa e oggettiva delle lesioni.
- Il danno morale è risarcibile in aggiunta al danno biologico anche in caso di micropermanenti, a condizione che la sofferenza patita sia stata adeguatamente provata, anche per presunzioni.
Ulteriori riflessioni sul risarcimento danno (anche in caso di micropermanenti)
La sentenza offre spunti di riflessione su diverse questioni:
- Il ruolo dell’accertamento strumentale: la sentenza chiarisce che esso non è un presupposto inderogabile per il riconoscimento del danno da micropermanenti.
- Il ruolo del giudice: la pronuncia sottolinea l’importanza di una valutazione rigorosa e oggettiva delle lesioni, tenendo conto di tutti gli elementi di prova disponibili e motivando adeguatamente la propria decisione.
- Rilevanza del danno morale: la sentenza conferma la risarcibilità del danno morale anche in caso di micropermanenti, a patto che la sofferenza patita sia stata provata.
Casi pratici e implicazioni
Alla luce dei principi enunciati dalla Cassazione, si possono ipotizzare diverse applicazioni in casi concreti:
- In caso di lesioni di lieve entità con postumi permanenti non documentabili strumentalmente, come nel caso del c.d. colpo di frusta, l’accertamento strumentale potrebbe non essere necessario. Il giudice potrebbe basarsi su altri elementi di prova, come la visita medica e la documentazione clinica.
- In caso di lesioni di lieve entità con postumi permanenti invalidanti, il giudice dovrà valutare attentamente tutti gli elementi di prova per pervenire ad una valutazione rigorosa del danno, semmai liquidando il danno morale in aggiunta al danno biologico.
Esempio di caso pratico:
Un automobilista resta coinvolto in un sinistro stradale e subisce la distorsione del rachide cervicale. Presenta domanda di risarcimento del danno alla propria compagnia di assicurazione, che gli nega il giusto risarcimento.
In questo caso, il giudice fondare la propria decisione sulla visita medica e la documentazione clinica. Se il giudice accerta, anche per presunzioni, lo stato di sofferenza interiore provato dalla vittima, la compagnia di assicurazione sarà tenuta a risarcire anche il danno morale in aggiunta a quello biologico.
Conclusione
La Sentenza Cassazione 26985/23 è una pronuncia interessante, che tutela le vittime di sinistro stradale con micropermanenti. La pronuncia, non vincola il risarcimento all’accertamento strumentale ed assicura il risarcimento del danno morale anche per le lesioni di lieve entità, a patto che venga dimostrata la sofferenza interiore patita.