Il calcolo del danno biologico Non è sempre semplicissimo determinare l’esatto ammontare del totale dei danni risarcibili a seguito di un sinistro…
Un interessante caso esaminato dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 10335 del 18 aprile 2023) ha fatto chiarezza su un tema importante: il risarcimento del danno da perdita del congiunto in caso di sinistro stradale mortale. In particolare, la Corte ha stabilito che la convivenza non è un requisito necessario per ottenere il risarcimento del danno.
Fattispecie
Il caso in questione riguardava un incidente stradale mortale. I familiari della vittima, che non convivevano con lei, avevano chiesto il risarcimento del danno da perdita del congiunto.
Decisione della Corte in tema Risarcimento danno
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dei familiari della vittima, affermando che la convivenza non è un elemento necessario per ottenere il risarcimento del danno da perdita del congiunto. La Corte ha infatti precisato che:
- Il danno da perdita del congiunto è un danno non patrimoniale che comprende sia il danno dinamico-relazionale (consistente nella perdita delle attività e relazioni quotidiane con la vittima) sia il danno morale (consistente nella sofferenza interiore patita dai familiari).
- Il diritto al risarcimento del danno da perdita del congiunto spetta a tutti i familiari, indipendentemente dalla convivenza con la vittima.
- L’intensità del danno può variare in base a diversi fattori, tra cui il grado di parentela, l’età della vittima e dei familiari, la qualità del rapporto interpersonale e le circostanze del caso concreto.
Principi affermati dalla Corte
La sentenza della Corte di Cassazione n. 10335/23 ha affermato alcuni principi importanti in materia di risarcimento del danno da perdita del congiunto:
- La convivenza non è un requisito necessario per ottenere il risarcimento del danno.
- Il danno da perdita del congiunto comprende sia il danno dinamico-relazionale sia il danno morale.
- Il diritto al risarcimento del danno spetta a tutti i familiari, indipendentemente dalla convivenza con la vittima.
- L’intensità del danno può variare in base a diversi fattori.
Esempio di caso pratico:
Il Soggetto A e il soggetto B sono fratelli, ma non convivono. Il primo vive da solo, mentre il secondo vive con la moglie e i figli. Un giorno, il soggetto A è vittima di un incidente stradale mortale. Il soggetto B, pur non convivendo con il fratello, ha un rapporto molto stretto con lui e si occupa spesso di lui, aiutandolo nelle faccende quotidiane e fornendogli supporto morale.
Dopo la morte del primo, il secondo chiede il risarcimento del danno da perdita del congiunto. La Compagnia assicuratrice del responsabile del sinistro contesta la richiesta, sostenendo che non ha diritto al risarcimento perché non conviveva con il fratello.
Alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n. 10335/23, la richiesta di risarcimento è in realtà fondata. La convivenza non è infatti un requisito necessario per ottenere il risarcimento del danno da perdita del congiunto. Il soggetto B, in qualità di fratello, ha diritto a essere risarcito per il danno sofferto a causa della morte del congiunto.
Per ottenere il risarcimento del danno, il fratello del deceduto dovrà dimostrare l’intensità del rapporto affettivo che aveva con il fratello. A tal fine, potrà fornire diverse prove, tra cui:
- Fotografie che ritraggono i due fratelli insieme
- Messaggi e lettere che i due fratelli si scambiavano
- Testimonianze di persone che conoscevano il rapporto tra i due fratelli
Il Tribunale, in base alle prove fornite, liquiderà il danno in base a diversi criteri, tra cui:
- L’età dei due fratelli
- La qualità del rapporto interpersonale tra i due fratelli
- Le circostanze del caso concreto
In questo caso, il Tribunale potrebbe riconoscere al soggetto B un risarcimento del danno significativo, in considerazione del forte legame affettivo che lo univa al fratello e del ruolo di supporto che svolgeva nella sua vita.
Conclusione
La sentenza della Corte di Cassazione n. 10335/23 rappresenta un passo avanti importante nel riconoscimento del diritto al risarcimento del danno da perdita del congiunto. La sentenza chiarisce infatti che tutti i familiari, indipendentemente dalla convivenza con la vittima, hanno diritto a essere risarciti per il danno sofferto.