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Premessa

Un sinistro stradale può causare danni a persone e cose. In caso di danni a beni materiali, il danneggiato può richiedere il risarcimento danno al responsabile. Il risarcimento può assumere due forme:

  • Riparazione in forma specifica: il danneggiato ottiene la riparazione del bene danneggiato o, nella prassi, la somma sufficiente a riparare.
  • Risarcimento in forma equivalente: il danneggiato riceve una somma di denaro equivalente al valore del bene al momento del sinistro o, nella prassi, il valore del proprio autoveicolo al momento del sinistro.

La scelta tra le due modalità spetta al giudice, che predilige la prima a meno che non risulti troppo gravosa per il danneggiante e per la relativa Compagnia assicurativa.

Un caso emblematico

Un automobilista, a seguito di un sinistro stradale, si trova a dover fronteggiare un danno ingente al proprio veicolo. La riparazione ammonta a 8.000 euro, cifra che supera di gran lunga il valore pre-sinistro dell’auto, pari a 2.000 euro. L’assicurazione nega il risarcimento, appellandosi all’eccessiva onerosità della riparazione rispetto al valore del mezzo.

Con la sentenza n. 10686/23 del 20 aprile 2023, la Corte di Cassazione interviene sulla questione, stabilendo un principio di grande rilevanza per tutti gli automobilisti.

La Cassazione accoglie il ricorso dell’automobilista, sottolineando come il criterio di “eccessiva onerosità” non possa basarsi unicamente sul costo della riparazione. Occorre infatti considerare se la riparazione stessa comporti un ingiusto arricchimento per il danneggiato.

Nel caso specifico, la Cassazione evidenzia come la riparazione non avrebbe avvantaggiato l’automobilista in termini economici. Il valore dell’auto riparata, infatti, sarebbe stato equivalente a quello di un’auto analoga usata, ovvero € 2.000, come prima che il sinistro si verificasse.

Conseguenze pratiche della sentenza

La sentenza ha importanti implicazioni pratiche, in quanto chiarisce come, ai fini della liquidazione del danno ad un autoveicolo, non è sufficiente considerare soltanto il valore che il veicolo possedeva l momento del sinistro. Occorre, infatti, anche valutare se la reintegrazione in forma specifica comporti o meno una locupletazione per il danneggiato e solo in questo caso la Compagnia si potrà opporre.

La locupletazione

La locupletazione è un arricchimento ingiustificato, derivante da un evento dannoso. In particolare, la locupletazione può essere sussistente quando il danneggiato, a seguito del sinistro stradale, si trova in una situazione patrimoniale migliore di quella in cui si trovava prima del sinistro.

La valutazione della locupletazione

La valutazione della locupletazione è un’operazione complessa, che richiede l’analisi di una serie di fattori, quali:

  • L’entità dei costi necessari per la riparazione del veicolo.
  • Il valore di mercato del veicolo prima e dopo il sinistro.
  • Il valore di mercato del veicolo riparato.

 

Conclusione

La sentenza della Cassazione n. 10686/23 rappresenta una vittoria per tutti gli automobilisti. È un monito alle compagnie assicurative affinché non abusino del criterio di “eccessiva onerosità” per negare il risarcimento dei danni in forma specifica

Qualora doveste avere il sospetto di un’inadeguata valutazione del danno subito a seguito di un sinistro, lo Studio Legale Corona, che esercita nel settore della responsabilità civile con attività prevalente in materia di risarcimento danno, potrò offrirvi consulenza ed assistenza al riguardo.

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